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Pratiche vigili del fuoco

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L’esperienza maturata da CAF Infortunistica nel settore antincendio è ormai di oltre 15 anni e i servizi di prevenzione incendi rappresentano una delle nostre principali e quotidiane attività.

I principali servizi che normalmente svolgiamo sono di seguito descritti.

  • Progetto di prevenzione incendi. Le attività di categoria B e C necessitano che venga elaborato un progetto di prevenzione incendi, a firma di tecnico abilitato, da sottoporre alla preventiva valutazione del Comando VVF territorialmente competente (art. 3 DPR n. 151/2011).
  • SCIA. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini VVF). all’atto di presentazione della SCIA si ha il titolo autorizzativo per l’esercizio delle attività ai fini antincendio. La SCIAVVF è una dichiarazione sostituiva dell’atto notorio con la quale il Titolare dell’Attività segnala l’inizio dell’attività, quindi una sorta di autocertificazione. Non sono più i Vigili del Fuoco che autorizzano l’inizio e la regolarità dell’attività, ma il Titolare dell’Attività stesso con il suo consulente antincendio. 
  • DerogaLe attività che non possono garantire il pieno rispetto di regole tecniche di prevenzione incendi devono presentare al Comando VVF territorialmente competente un’apposita istanza di deroga (art. 7 DPR 151/2011), conforme al D.M. 07.08.2012, eventualmente ricorrendo alla FSE. Per molte attività ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 03.08.2015, il ricorso alla “deroga” è stato fortunatamente limitato, potendosi far ricorso, già in fase di progetto, alle cosiddette soluzioni “alternative”.
  • Voltura. Qualora una ditta subentri ad un’altra nell’esercizio di un’attività già esistente, ci occupiamo della richiesta di modifica dell’intestazione della pratica (voltura) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza
  • Rinnovo periodico della conformità antincendio. Le attività autorizzate ai fini antincendio devono essere oggetto di rinnovo di conformità antincendio, con cadenza almeno quinquennale (art. 5 DPR 151/2011). L’istanza di rinnovo non è una mera dichiarazione del titolare dell’attività, con valenza puramente amministrativa. Essa è un’occasione vera e propria per controllare “in profondità” la piena corrispondenza dell’attività rispetto all’impegnativa progettuale approvata precedentemente dai VVF e alla documentazione tecnica corredata alla SCIA.
    Qualora fossero state apportate “modifiche sostanziali” ai fini antincendio, bisognerà verificare che esse non abbiano comportato aggravio del rischio incendio e:

    • in caso di aggravio, presentare nuovo progetto e successiva SCIA
    • in caso di assenza di aggravio, presentare una nuova SCIA, corredata da una valutazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di professionista antincendio.

Per essere autorizzate ai fini antincendio, le attività soggette al controllo VVF devono depositare presso il Comando Provinciale dei VVF territorialmente competente, la S.C.I.A. (art. 4 DPR n. 151/2011). Il servizio è sicuramente molto “delicato” e il tecnico abilitato incaricato dal cliente ad asseverare la sicurezza antincendio deve possedere esperienza organizzativa e multidisciplinare. Egli assume sicuramente una primaria posizione di “garanzia” della sicurezza antincendio e, in caso di incendio, egli può essere chiamato in giudizio. 

Il fascicolo di prevenzione incendi che il tecnico prepara e che viene consegnato al titolare dell’attività deve essere “completo” e contenere:

  • certificazioni di resistenza al fuoco strutturale (CERT.REI-2018 ed allegati, quali: relazioni tecniche di valutazione analitica, dichiarazioni di corretta posa in opera delle imprese, rapporti di classificazione, report assesment, fascicoli tecnici, etc.)
  • dichiarazioni relative ai prodotti (DICH.PROD-2018 ed allegati, quali: dichiarazione di corretta posa in opera, dichiarazioni di conformità di porte TF, DoP, etc.)
  • progetti, dichiarazioni di conformità (DI.CO.), verbali di collaudo degli impianti, manuali d’uso e manutenzione degli impianti
  • eventuali Certificazioni di impianti da parte di professionisti antincendio (CERT.IMP-2018, con allegati)
  • documento di protezione contro le esplosioni (titolo XI del D.Lgs. 81/2008) per attività con rischio di esplosione
  • relazione tecnica di auto-protezione dell’attività dai fulmini (CEI EN 62305-2), per attività non protette contro le scariche atmosferiche

Si ricorda che quelli sanciti dal DPR 151/2011(SCIA, rinnovo) sono obblighi sanzionati dall’art. 20 della L. 139/2006 e s.m.i. e la cui inottemperanza può esporre le aziende, alla responsabilità non solo penale dei loro responsabili (Datore di Lavoro, cda, dirigenti) ma anche amministrativa.

la SCIA o ex (C.P.I.) ha una validità temporanea a seconde dell’attività soggetta, al termine della quale deve essere rinnovata, attivando la procedura predisposta dalla normativa.

CAF Infortunistica può svolgere attività di:

Accesso atti al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente

CAF Infortunistica è in grado di eseguire visura degli atti depositati al Comando Provinciale VV.F. relativamente alle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, in modo tale da poter confrontare quanto presentato allo stato di fatto realmente presente.

Per poter procedere alla visura sono necessari:

  • Apposito modulo compilato e firmato dal legale rappresentante o amministratore;
  • Documento di riconoscimento richiedente;
  • Visura camerale o verbale di nomina che comprovi l’interesse diretto.
Predisposizione parere di conformità antincendio

Il Parere di Conformità Antincendio è una richiesta di valutazione progetto di prevenzione incendi (Mod. PIN 1-2018) alla quale deve essere allegata la documentazione prescritta dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Sono tenuti a farne richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tutte le attività in categoria B e C di cui all’Allegato I del D.P.R 151/11 che pianificano progetti di nuovi impianti/costruzioni oppure di modifiche a quelli esistenti.

CAF Infortunistica provvederà ad effettuare presso l’azienda un sopralluogo per la raccolta di alcune informazioni necessarie, successivamente i nostri tecnici provvedono ad elaborare la documentazione tecnico/progettuale necessaria in base alle istruzioni e regolamenti dettati dal comando provinciale VV. F

Il sopralluogo tecnico ha durata variabile a seconda della complessità della realtà aziendale e dalla presenza di documentazione/informazioni già all’interno dell’Azienda

Effettuazione pratica di SCIA o “CPI” (nuovo, rinnovo, volture pratiche)

Laddove si configurino attività soggette al controllo VVF (ricadenti nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011), è obbligatorio che siano ottemperati gli obblighi previsti dal medesimo decreto, ovvero:

  • art. 3 – presentazione dell’istanza di valutazione progetto (per attività di categoria B e C);
  • art. 4 – deposito dell’istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
  • art. 5 – rinnovo periodico della conformità antincendio (con cadenza quinquennale, eccetto specifiche attività con cadenza decennale).

Con il nuovo Regolamento è stata snellita la documentazione richiesta e si è deciso di utilizzare il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi sono stati diversificati tenendo conto della complessità del rischio (il settore in cui opera l’impresa, la dimensione dell’azienda, i materiali impiegati, l’effettiva esigenza di tutela dell’incolumità pubblica, ecc.) e dividendo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie:

  • Categoria A – Sono quelle attività contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento. Per dare inizio a questo tipo di attività basta presentare, allo Sportello Unico per le Attività Produttive o al Comando provinciale dei VVF, una SCIA commerciale a cui va allegato il progetto e l’asseverazione, firmata da un tecnico abilitato, attestante la conformità dello stesso alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della presentazione della SCIA antincendio, il SUAP (o il Comando) rilascia immediatamente la ricevuta che costituisce titolo autorizzativo. Nei 60 giorni successivi i VVF effettuano dei controlli a campione o per categoria di attività: nel caso in cui viene accertata la carenza di requisiti, viene disposta la sospensione dell’esercizio.
  • Categoria B – Rientrano in questo gruppo le imprese caratterizzate da una media complessità e sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica. Per dare inizio a questo tipo di attività è necessario chiedere il parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco presentando il progetto. Entro 30 giorni possono essere richieste integrazioni ed entro 60 giorni il Comando si pronuncia sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio. Al recepimento del parere positivo si può presentare la SCIA antincendio con le modalità già descritte e dare inizio all’attività, salvo poi subire i controlli a campione nei 60 giorni successivi.
  • Categoria C – Comprende le attività ad elevato rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale. Come per la categoria B deve essere richiesto il parere preventivo di conformità del progetto alle norme antincendio. Nei successivi 30 giorni i Vigili del Fuoco possono chiedere che vengano prodotti elaborati integrativi ed entro 60 giorni rilasciano la conformità. A questo punto l’iter della SCIA antincendio è lo stesso dei due casi precedenti con l’unica differenza che, dopo aver ottenuto la ricevuta di presentazione della domanda, il controllo non è a campione ma sistematico. Dopo aver accertato che l’impresa è in regola con la normativa antincendio, i Vigili del Fuoco rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi CPI

L’elenco completo delle attività che ricadono nelle tre categorie appena descritte è contenuto nell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011.

 

MODALITA’ OPERATIVE:

  • Verica degli atti depositati al comando dei VVF
  • Viene eseguito sopralluogo presso l’azienda per raccolta informazioni.
  • Elaborazione della documentazione tecnico progettuale predisposta sulla base delle istruzioni del Comando Provinciale VV.FF

Il sopralluogo tecnico ha durata variabile a seconda della complessità della realtà aziendale e dalla presenza di documentazione/informazioni già all’interno dell’Azienda

GSA - Gestione sicurezza antincendio

Il GSA prevede l’adozione di misure antincendio organizzative e gestionali, in grado di assicurare un livello di sicurezza antincendio efficace e continuativo in una determinata attività, nel caso dovesse verificarsi un incendio.

La gestione della sicurezza antincendio affronta diversi temi, alcuni dei quali meritano di essere approfonditi. Esaminiamoli nello specifico:

Di particolare interesse è una tabella all’interno del capitolo S.5 del codice, che definisce i livelli di prestazione – criteri accettati per attribuire livelli applicabili a tutti i settori delle attività.

I livelli di prestazione sono generalmente tre e sono rappresentati da numeri romani. Un’attività caratterizzata da un livello di prestazione superiore avrà restrizioni più alte rispetto a società con un livello di prestazione più basso.

I livelli di prestazione hanno soluzioni proprie, di complessità differente. Conosciamoli nello specifico:

  • Il Livello di prestazione I presso un’attività prevede che il responsabile dell’attività stessa, affiancato da addetti antincendio, debba garantire sempre la prevenzione dagli incendi, un piano di emergenza, formazione e informazione antincendio
  • Il livello di prestazione II prevede che il responsabile e gli addetti antincendio abbiano una struttura di supporto. Oltre alla possibilità di predisporre il centro di gestione delle emergenze, devono adottare procedure gestionali di manutenzione dei sistemi e delle attrezzature di sicurezza
  • Il livello di prestazione III è caratterizzato dalla presenza di un coordinatore dell’unità gestionale, da aggiungere alle figure presenti nei livelli precedenti, che ha l’incarico di coordinare l’attuazione della gestione della sicurezza antincendio e di coordinare il centro di gestione delle emergenze.

Gestire la sicurezza antincendio vuol dire anche analizzarne in modo dettagliato una delle misure più rilevanti, cioè la misura di prevenzione incendi. Un fattore che deve già essere stato evidenziato durante la primissima fase di valutazione del rischio.

Effettuata questa valutazione è opportuno prendere in considerazione ogni elemento pericoloso emerso e stabilire eventuali soluzioni come ad esempio eliminarlo, ridurlo o proteggerlo da altre parti dell’organizzazione.

La progettazione della gestione della sicurezza in azienda è un aspetto determinante, in quanto è un processo organizzato in cui il responsabile dell’attività e il progettista lavorano in modo coordinato.

Questo processo si concretizza nella relazione tecnica, la quale mostrerà tutte le indicazioni, le misure e le informazioni indispensabili per controllare la sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza da parte del responsabile dell’attività.

La gestione della sicurezza in caso di emergenza si concretizza mettendo in atto il piano di emergenza. In questa fase delicata l’unità gestionale GSA e il centro di gestione delle emergenze sono attivate, sempre in relazione al livello di prestazione.

Attivare le procedure di emergenza tempestivamente consente di gestire le emergenze in modo adeguato. Inoltre, nelle attività lavorative, la presenza costante del personale addetto al servizio antincendio assicura una regolare attuazione dei comportamenti utili a gestire l’emergenza.

Effettuare verifica dell’impianto idrico antincendio (prova di portata) in conformità alla norma UNI 10779

Per poter rilasciare l’asseverazione attestante la funzionalità e l’efficienza dell’impianto idrico antincendio (da allegare all’attestazione di rinnovo periodico antincendio/prima di consegnare una SCIA) va eseguita una verifica delle pressioni e delle portate dell’impianto idrico antincendio presente (UNI 10779, UNI 11149).

Tale verifica consiste nella misurazione delle pressioni statiche e dinamiche (a mezzo di apposita strumentazione) che l’impianto è in grado di offrire. Questi dati verranno confrontati con le prestazioni minime previste dalla normativa e dai progetti approvati dai VV.F.

Inoltre, la prova della pressione statica viene eseguita almeno una volta l’anno.

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