POSSIEDI UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA?
SEI A CONOSCENZA DEI NUOVI OBBLIGHI?

è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 120 che integra e modifica i decreti precedenti del 28/02/2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi alla RIFORMA DELLO SPORT 2023.

La riforma prende in considerazione alcuni aspetti fondamentali relativi all’inquadramento contrattuale dei lavoratori sportivi, prevedendo così importanti novità che riguardano anche la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito dell’applicazione del D. Lgs 81/2008.

INQUADRAMENTO DEI COLLABORATORI SPORTIVI

La riforma del lavoro sportivo ha radicalmente cambiato le modalità di inquadramento dei collaboratori sportivi.

L’attività sportiva retribuita è stata per la prima volta riconosciuta e inquadrata come rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze che ne discendono, in termini di maggiori tutele e garanzie per il lavoratore sportivo ma anche in termini di maggiore livello di responsabilità, civile e penale, del datore di lavoro che è il Presidente dell’associazione sportiva dilettantistica, il Presidente della società sportiva dilettantistica, o della Federazione o Ente di Promozione sportiva o Disciplina sportiva associata.

La norma introduce la definizione di lavoratore sportivo come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva a titolo oneroso.

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro viene considerato lavoratore a tutti gli effetti sottoponendo i datori di lavoro a tutti gli obblighi in materia D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

Per cui le associazioni sportive che al loro interno avranno assunto dei lavoratori sportivi e

DOVRANNO

 

  • redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • nominare il responsabile del servizio di prevenzioni e protezione (RSPP)
  • effettuare corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Non incorrere in sanzioni!

Contattaci al numero +39 0323 847 826 oppure scrivici all’indirizzo info@cafinfortunistica.com e richiedi un appuntamento con il tuo Consulente.