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Addetto antincendio

Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo immediato.

Il riferimento legislativo per contenuti e durata della formazione è il D.M. n. 64 del 10/03/98, che fornisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e stabilisce che, in funzione del rischio incendio, le durate dei corsi di formazione sono:

  • attività a rischio incendio basso: 4 ore di formazione
  • attività a rischio incendio medio: 8 ore di formazione
  • attività a rischio incendio elevato: 16 ore di formazione

Al termine del percorso formativo verrà consegnato un’attestato di idoneità tecnica, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco previo superamento, con esito positivo, di un esame teorico e pratico.

La qualifica di addetto prevenzione incendi necessita di aggiornamento ogni 3 anni della durata di 2 ore per le attività rischio basso, 5 ore rischio medio e 8 ore per le attività ad alto rischio.

Corsi a calendario

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