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Rilascio certificati di agibilità

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Il certificato di agibilità o abitabilità è un documento fondamentale per la regolarità urbanistica dell’immobile.

 

L’obiettivo del certificato di agibilità è “attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente”

Il certificato di agibilità, secondo l’art.24 del DPR 380/2001, deve essere presentato nei seguenti:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistentiche possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Ovviamente, deve essere presentato anche nel caso di sanatorie che regolarizzano interventi ricadenti in uno dei casi a monte.

Ogni Comune ha le sue prescrizioni!!! Infatti sarà necessario  verificare i regolamenti locali!

 

SANZIONI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE.

La mancata presentazione della domanda entro 15 giorni dalla data di fine lavori comporta una sanzione compresa tra 77 464 euro. In particolare:

  • € 77,00 (dal 16° al 30° giorno dall’ultimazione dei lavori),
  • € 232,00 (dal 31° al 60° giorno dalla fine dei lavori),
  • fino a € 464,00 (dopo il 61° giorno dall’ultimazione dei lavori).

Quindi, le conseguenze sono relativamente minime. Il problema potrebbe presentarsi in caso di compravendita o verifica della conformità urbanistica e catastale.

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